DDL sugli animali d’affezione

19/10/2016
 

 

cani

Presentato lo scorso maggio a palazzo Madama, è stato ora assegnato alla Commissione Sanità del Senato in sede referente il disegno di legge (S. 2379) che modifica la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Il testo, in prima lettura, sarà esaminato e modificato dapprima in commissione e poi in Assemblea, per essere poi trasmesso alla Camera. La FNOVI ha informato di voler seguire con attenzione l’iter legislativo così avviatosi e si attiverà per richiedere una audizione dinanzi alla Commissione Sanità al fine di indicare le integrazioni ed i suggerimenti che riterrà necessari.

Tra le disposizioni contenute nel disegno di legge, si evidenzia la necessità di sottoporre conigli d’affezione, furetti e cani della prateria a visite veterinarie periodiche per garantirne il benessere (articolo 2).
In base al testo, organi di controllo e di polizia, comuni, province, servizi Asl, medici veterinari liberi professionisti ed associazioni animaliste hanno libero accesso, per consultazioni, alle banche dati canine e feline delle Regioni, ai siti dedicati al ritrovamento e smarrimento degli animali e al registro telematico per i cani pericolosi e a quelli per i divieti di detenzione di animali emessi dai comuni (art. 3).
Tra gli interventi delle Regioni in materia vi devono essere anche corsi di formazione e aggiornamento a favore, tra gli altri, dei veterinari e campagne annuali di adozione degli animali ricoverati presso le oasi feline ed i canili, e di sterilizzazione e di microcippatura in collaborazione con i comuni, le Asl, i medici veterinari libero professionisti e le associazioni animaliste.
Si segnala infine l’articolo 5 che stabilisce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali: tra queste l’attribuzione dei compiti relativi all’anagrafe canina e felina e alle campagne di sterilizzazione di cani di proprietà ai medici veterinari liberi professionisti.
Infine il testo stabilisce che gli animali d’affezione deceduti possono essere inumati presso gli appositi impianti d’incenerimento autorizzati o essere seppelliti in terreni di proprietà o in altre aree individuate a tale scopo dal comune, previo parere favorevole rilasciato per iscritto da un medico veterinario.

Fonte:
Ufficio stampa FNOVI
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