ECM e Congressi deducibili

03/11/2016

ecm

È approdato nelle scorse settimane in Aula al Senato il disegno di legge governativo “collegato” alla manovra di finanza pubblica concernente i rapporti di lavoro autonomo. L’obiettivo del testo è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Il provvedimento si compone di 22 articoli suddivisi in tre capi. L’articolo 1 delimita l’ambito di applicazione del capo I che riguarda i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal titolo III del libro quinto del codice civile (articoli da 2222 a 2238), ovvero le prestazioni d’opera materiali e intellettuali.
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del capo I tutti gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.

Tra le norme di interesse per chi opera nella sanità si segnala l’articolo 5 che modifica l’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre del 1986, n. 917, introducendo l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, e l’intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

(Fonte: www.quotidianosanita.it)

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