Statuto Albo Professionale


D.p.r. 5 aprile 1950, n. 221 [1]

 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

Capo I – Degli albi professionali

Art. 1

Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell’Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.

Art. 2

Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l’affissione nella sede della Prefettura. Un esemplare dell’Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all’Alto Commissariato per l’igiene e la sanità pubblica [2], ai Ministeri di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l’Ordine o Collegio e all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

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[1] Pubblicato nel suppl. ord. alla Gazz. Uff. 16 maggio 1950, n. 112.

[2] Ora, Ministero della sanità. 

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